Whistleblowing
Whistleblowing
Falco S.r.l si impegna a garantire il rispetto delle leggi promuovendo attivamente, in ogni ambito delle proprie attività, i principi di legalità, imparzialità, onestà, trasparenza e responsabilità.
In accordo all’art.4 del D.lgs. 24/2023, al fine di consentire la denuncia di presunti illeciti, irregolarità o violazioni riscontrate presso l’azienda, Falco si è dotata di:
– una piattaforma on-line per le segnalazioni (whistleblowing).
L’applicazione non fa parte del sito web di Falco o della intranet dell’organizzazione, è gestita da Trusty AG ed è ospitata su server esterni sicuri.
– Di un canale di segnalazione orale costituito da un sistema di messaggistica vocale riservato, accessibile da linea telefonica dedicata al numero DISPONIBILE A BREVE, SICURAMENTE ENTRO IL 15/12/2024 e, su richiesta del segnalante, della possibilità di incontro diretto con il gestore della segnalazione in ambiente protetto e che deve essere fissato entro un tempo ragionevole.
Tutti i canali di segnalazione interna sopra menzionati garantiscono la sicurezza e la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni.
Una segnalazione whistleblowing consiste nella denuncia di illeciti o comportamenti sospetti all’interno dell’azienda.
In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 24/2023, tutte le imprese sono tenute a implementare procedure specifiche per agevolare le segnalazioni da parte dei dipendenti, collaboratori e altri soggetti coinvolti (whistleblower). Questo provvedimento, in linea con la Direttiva UE 2019/1937, mira a proteggere i segnalanti (whistleblower) e a promuovere una cultura aziendale basata sulla trasparenza e l’integrità.
Una segnalazione whistleblowing ha ad oggetto la violazione di un comportamento, atto od omissione, che lede l’interesse o l’integrità dell’azienda Falco S.r.l, di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Si tratta di illeciti commessi in violazione della normativa UE nelle parti 1B e 2 dell’Allegato al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel medesimo Allegato sopra menzionato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nelle parti indicate dell’Allegato sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa.
Nello specifico si tratta di illeciti relativi a:
– sicurezza e conformità dei prodotti;
– sicurezza dei trasporti;
– salute pubblica;
– protezione dei consumatori;
– tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi come violazione della normativa privacy);
– sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
– interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TRUE lotta contro la frode e ogni altra attività illegale che lede gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e parei dell’UE stessa;
– libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE) ivi comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è di ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
– comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori sopramenzionati. In tali ambiti rientrano, ad esempio, le pratiche abusive così come definite dalla Corte di Giustizia europea;
– comportamenti non etici, in violazione delle politiche etiche e di trasparenza dell’azienda.
Secondo la normativa, non sono oggetto di segnalazione:
– le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante (whistleblower) o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (consultare per maggiori dettagli le linee Guida ANAC – Le segnalazioni escluse dall’applicazione della normativa e il D. Lgs n. 24 del 2023).
Il Whistleblower è il soggetto che segnala violazioni di normative nazionali o dell’Unione Europea lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità di Falco S.r.l., di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa; in particolare:
– dipendenti, attuali e precedenti, del calzaturificio Falco S.r.l., compresi i lavoratori che svolgono, o hanno svolto, prestazioni occasionali;
– lavoratori autonomi, ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo specificamente disciplinati dall’art. 2222 del Codice Civile (contratto d’opera), ivi compresi i liberi professionisti ed i consulenti che prestano le proprie prestazioni presso Falco S.r.l.;
-titolari di rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 del Codice della Procedura Civile, che svolgono la propria attività lavorativa presso Falco S.r.l., intendendosi per tale ultima:
Falco S.r.l. garantisce l’uso di una piattaforma o canale di segnalazione digitale, Trusty, in regola con la direttiva UE e il GDPR, per le segnalazioni da parte del whistleblower.
Tale piattaforma o canale digitale, crittografato, offre una casella di posta sicura per le comunicazioni riservate tra il whistleblower e il soggetto super partes che riceve e processa la segnalazione.
Nel rispetto della normativa applicabile, anche europea, la tutela del whistleblower, della persona segnalata e di eventuali altri soggetti coinvolti (ad esempio “facilitatori”, familiari, colleghi, ecc.) nella segnalazione, sono garantite.
In particolare, il Decreto Legislativo n. 24/2023, che introduce la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, entrato in vigore il 30 marzo 2023 si incentra di fatto sulla tutela e protezione del segnalante (whistleblower), preoccupandosi di garantire:
Il Decreto Legislativo estende inoltre la medesima protezione ai facilitatori (persone che assistono il whistleblower nel percorso di segnalazione) e alle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.
I dati personali del segnalante e dei soggetti coinvolti nella segnalazione saranno trattati secondo l’informativa sulla privacy (Art 13 DPR).
Il whistleblower può inoltrare la segnalazione ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel caso non riceva riscontro entro 90 giorni dalla data della segnalazione.
Nel caso il segnalante ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione, la ritorsione deve essere comunicata direttamente ad ANAC tramite la piattaforma di segnalazione.
La legge applica delle sanzioni disciplinari a chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:
– compimento di atti di ritorsione ai danni del whistleblower o delle persone collegate ad esso (facilitatori, familiari, colleghi) in relazione alla segnalazione;
– ostacolo o tentato ostacolo all’effettuazione della segnalazione;
– violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla procedura e dal D.lgs. 24/23;
– mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal D.lgs. 24/23
– manca adozione di una procedura per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al D.lgs. 24/23;
– mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
Il whistleblower che effettua la segnalazione è altresì responsabile del contenuto riportato nella stessa. Per legge, sono previste sanzioni disciplinari quando (fuori da specifici casi previsti dal D.lgs. 24/23) è accertato in capo allo stesso:
– anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria
ovvero
– la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Falco S.r.l. ha predisposto:
– una piattaforma digitale, gestita in conformità al GDPR, per le segnalazioni whistleblowing.
La piattaforma garantisce l’efficacia e la riservatezza dell’intero processo di segnalazione ed è accessibile tramite il link: https://falcocalzaturificio.trusty.report/
Il segnalante invierà la sua segnalazione registrando le proprie generalità oppure in forma del tutto anonima. In entrambi i casi il segnalante riceverà delle credenziali d’accesso alla piattaforma per verificare lo stato d’avanzamento della sua segnalazione e per comunicare con l’Organo di controllo destinatario della segnalazione.
Resta fermo l’onere del whistleblower di conservare e non diffondere le credenziali di accesso alla piattaforma, le quali sono l’unico strumento per verificare lo stato di avanzamento della segnalazione su “LA TUA CASELLA DI POSTA” (vedi paragrafo 2.2), dove è possibile anche trasmettere ulteriori approfondimenti.
Per l’invio di una segnalazione attraverso la piattaforma, si consiglia di preferire l’utilizzo di un dispositivo privato non collegato alla rete dell’organizzazione, in un ambiente di rete sicuro. Ugualmente per accedere alla “la tua casella di posta”.
Trusty AG non registra l’indirizzo IP da cui accedi e utilizza solo cookie di sessione temporanei per motivi di sicurezza. Viene utilizzata una crittografia all’avanguardia al fine di proteggere la tua comunicazione e le informazioni fornite tramite il portale di segnalazione Trusty.
– Un canale di segnalazione orale costituito da un sistema di messaggistica vocale riservato, accessibile da linea telefonica dedicata al numero DISPONIBILE A BREVE, SICURAMENTE ENTRO IL 15/12/2024 mediante cui il segnalante potrà registrare un messaggio che verrà quindi registrato e salvato.
Il gestore della segnalazione conserverà, previo consenso del segnalante alla registrazione – la segnalazione all’interno di un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto.
L’incontro deve essere fissato in un tempo ragionevole, sempre in accordo alla normativa (a solo titolo di esempio, entro 10/15 giorni), deve avvenire in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante e possibilmente – previo consenso della persona segnalante – mediante registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all’ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal gestore della segnalazione che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.
Tutti i canali di segnalazione interna sopra menzionati garantiscono la sicurezza e la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni.
Il segnalante potrà comunque inviare la propria segnalazione esternamente alla piattaforma, all’istituto ANAC, qualora sussistano le condizioni e i presupposti esplicitati all’articolo 6 del Decreto, ad esempio quando:
Ogni segnalazione verrà raccolta, presa in carico, studiata e processate da un soggetto terzo super partes.
Il gestore delle segnalazioni verificherà la fondatezza e la procedibilità della stessa segnalazione, eventualmente avvalendosi anche del parere di professionisti esterni, in accordo al perimetro applicativo della normativa di riferimento, ivi compresi il D.Lgs. 24/2023 e le Linee guida ANAC, dando conferma al whistleblower, della corretta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dal suo invio e fornendo un riscontro entro 90 giorni dalla presa in carico.
Relativamente alla conferma della ricezione della segnalazione, essa viene fornita all’indirizzo e-mail del segnalante, se indicato dallo stesso durane il processo di segnalazione on-line sulla piattaforma digitale di segnalazione, e comunque anche nella casella di posta del whistleblower, accessibile sulla piattaforma utilizzando le credenziali di accesso fornite al termine del processo di presentazione della segnalazione. Queste sono fornite anche ai segnalanti anonimi.
Il riscontro potrà essere definitivo, oppure avrà carattere provvisorio fornendo aggiornamenti sull’andamento dell’indagine non ancora conclusa.
In caso di infondatezza della segnalazione, il gestore archivierà la segnalazione; mentre, in caso di illeceità, inoltrerà la segnalazione ad organi esterni quali: Consiglio di Disciplina, Autorità Giudiziaria, Corte dei conti, ANAC.
La documentazione relativa a ciascuna segnalazione sarà conservata utilizzando strumenti adeguati che ne garantiscano la riservatezza.
L’accesso ad una segnalazione effettuata sarà disponibile per i 5 anni e 3 mesi successivi dalla data d’invio della stessa o per il numero di giorni eventualmente stabilito dalle Autorità. Successivamente a questo periodo, l’accesso alla segnalazione non sarà più possibile.
Per la registrazione di un messaggio di segnalazione in formato audio è necessario comporre il seguente numero di telefono dedicato: A BREVE DISPONIBILE. Ti sarà richiesto di dare esplicito consenso al trattamento dei dati personali inclusi nel messaggio audio che intendi depositare e di essere consapevole che la tua voce potrebbe essere riconosciuta.
A fonte dell’informativa di consenso anzidetta, potrai esprimere il tuo assenzo digitando “1” e procedere quindi con la registrazione.
Viceversa, se non desidererai fornire il tuo consenso, non sarà possibile proseguire oltre con la segnalazione e sarai inviato a riagganciare.
In ogni caso, potrai sempre consultare il sito aziendale di Falco, accessibile al link www.falcocalzaturificio.com, alla pagina dedicata “Whistleblowing” dove potrai inviare una segnalazione scritta (anche in forma anonima) tramite la piattaforma dedicata.
I riferimenti normativi principali sul Whistleblowing sono:
il Decreto legislativo n. 24/2023 – Legge sul Whistleblowing
Il D.Lgs. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 63 del 15 marzo 2023, recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi di cui sono venuti a conoscenza lavorando per organizzazioni pubbliche o private.
La legge prevede l’obbligo di istituire un canale informatico interno di segnalazione a carico delle imprese con più di 50 dipendenti e/o modello organizzativo 231 e degli Enti pubblici. Il canale deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del segnalato tramite crittografia e rispetto del GDPR.
La Direttiva UE 2019/1937
La Direttiva UE 2019/1937 del 23 Ottobre 2019 stabilisce nuove regole per proteggere gli informatori che rivelano le violazioni del diritto comunitario e impone a tutte le aziende con più di 50 dipendenti o un fatturato annuale superiore a 10 milioni di euro l’istituzione di canali interni sicuri per la segnalazione degli illeciti.
Le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
L’ANAC, come richiesto dalla normativa, ha adottato le Linee Guida whistleblowing relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
Per ogni dubbio sull’iter da seguire per effettuare una segnalazione o seguire il decorso della tua segnalazione già inviata, visualizza e scarica, al seguente link, la procedura di segnalazione.
Accedi al canale di segnalazione nell’applicazione Trusty per segnalare o seguire la tua segnalazione inviata in forma scritta.
Oppure invia una segnalazione orale con il sistema di messaggistica vocale riservato al seguente numero dedicato DISPONIBILE A BREVE.
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